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Sez. 1, Sentenza n. 10150 del 20/10/1981 Ud. (dep. 11/11/1981) Rv. 150945 - 01

SENTENZA PENALE - RELAZIONE TRA LA SENTENZA E L'ACCUSA CONTESTATA - FATTO DIVERSO - TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL P.M. - GIUDIZIO DI APPELLO - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE DI APPELLO - RICORSO PER CASSAZIONE - AMMISSIBILITÀ - RATIO.*
Stato
decisa il 1981-10-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/150945-01

SENTENZA PENALE - RELAZIONE TRA LA SENTENZA E L'ACCUSA CONTESTATA - FATTO DIVERSO - TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL P.M. - GIUDIZIO DI APPELLO - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE DI APPELLO - RICORSO PER CASSAZIONE - AMMISSIBILITÀ - RATIO.*

Il provvedimento - quale che sia la sua Forma - con il quale il giudice di appello, rilevato che il fatto è risultato diverso da quello enunciato nell'ordinanza di rinvio a giudizio, dispone la trasmissione degli Atti al pubblico ministero, è soggetto al ricorso per Cassazione. (la Cassazione ha chiarito che oggetto del giudizio di appello è la sentenza di primo grado e il provvedimento "de quo", risolvendo una questione di merito, contiene una pronuncia complessa, dato che, se da un lato ordina la trasmissione degli Atti al pubblico ministero, dall'altro contiene una dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado, la quale costituisce un presupposto indispensabile, sia sul piano logico che su quello giuridico, dell'ordine di trasmissione, perché altrimenti continuerebbe formalmente ad esistere una decisione di merito su un fatto diverso da quello che deve formare oggetto del giudizio). (Conf mass nn 145445, 144033 e 127204).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 477, Cod. Proc. Pen. art. 522 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)