Sez. L, Sentenza n. 34724 del 12/12/2023 (Rv. 669563 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - IN GENERE | Art. 9, comma 21, del d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla l. n. 122 del 2010 - Applicazione alle progressioni verticali - Sussistenza.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - IN GENERE
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, l'art. 9, comma 21, del d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla l. n. 122 del 2010 - nella parte in cui è previsto che "Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici" -, si applica anche alle progressioni verticali dei dipendenti all'interno della medesima P.A. disposte in seguito a concorsi interni che comportino l'inquadramento dei lavoratori in aree funzionali o categorie più elevate, con novazione oggettiva dei rapporti di lavoro.
Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 9 com. 21 CORTE COST., Legge 30/07/2010 num. 122 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)