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Sez. L - , Sentenza n. 6264 del 04/03/2019 (Rv. 653180 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - IN GENERE | Blocco degli incrementi retributivi - Ambito di applicazione - Società private a totale partecipazione pubblica - Conto economico consolidato della pubblica amministrazione - Inclusione - Applicabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653180-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - IN GENERE

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, il congelamento triennale degli aumenti retributivi, delle progressioni di carriera e degli scatti di anzianità, da computarsi al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, introdotto, per il triennio 2011-2013, dall'art. 9, comma 21, del d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla l. n. 122 del 2010, in quanto misura volta al contenimento e alla razionalizzazione della spesa pubblica, è applicabile anche ai dipendenti appartenenti alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'art. 1, comma 3, della l. n. 196 del 2009. (Nella specie, la S.C. ha riformato la decisione di merito che aveva riconosciuto il diritto alla progressione automatica, per il suddetto triennio, a dirigenti dell'ANAS, società partecipata al 100% dallo Stato).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 9 com. 21 CORTE COST., Legge 30/07/2010 num. 122 art. 1 CORTE COST., Legge 31/12/2009 num. 196 art. 1 com. 3, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)