Sez. 1, Sentenza n. 12414 del 07/07/2004 (Rv. 574892 - 01)
ARBITRATO - IN GENERE | Spese - Onorario - Liquidazione degli arbitri - Mancata accettazione - Determinazione del presidente del tribunale - Competenza funzionale - Delegabilità - Esclusione.
ARBITRATO - IN GENERE
In tema di arbitrato ed in ipotesi di mancata accettazione ad opera delle parti, delle spese e dell'onorario liquidati dagli arbitri, il relativo ammontare è determinato con ordinanza non impugnabile, ai sensi dell'art. 814, secondo comma, cod. proc. civ., dal presidente del tribunale indicato nell'art. 810, secondo comma, cod. proc.civ.. Tale competenza è funzionale e non delegabile ad altro magistrato dal presidente un questione; il quale può solo essere sostituito, in caso di mancanza o impedimento, secondo le regole dettate dall'art. 104 dell'ordinamento giudiziario.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 810 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 814 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 104
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)