Sez. 1, Sentenza n. 22607 del 02/12/2004 (Rv. 578469 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE | Procedimento - Udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale - Delega delle funzioni ad uno o più giudici previamente individuati - Ammissibilità - Criteri.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE
Nel giudizio di divorzio, spetta al Presidente del Tribunale la competenza a provvedere, all'udienza a questo fine fissata innanzi a sè, al tentativo di conciliazione dei coniugi e all'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti, ex art. 4, quinto, sesto e settimo comma, legge n. 898 del 1970, ma egli può anche delegare lo svolgimento di questi compiti ad uno o più giudici in servizio presso il Tribunale, previamente individuati nella tabella dell'ufficio, in quanto l'art. 104, ordinamento giudiziario, va interpretato nel senso che la sostituzione è ammissibile anche se sia resa necessaria da esigenze di funzionalità dell'ufficio e, in applicazione delle direttive del Consiglio superiore della magistratura, la preventiva designazione del giudice delegato non occorre sia effettuata esclusivamente in base al criterio dell'anzianità.
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 CORTE COST. PENDENTE, Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 104
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)