Sez. 2, Sentenza n. 2256 del 14/04/1982 (Rv. 420125 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN GENERE - DIMOSTRAZIONE DELLA NON INCLUSIONE DI UN IMMOBILE NEGLI ATTI DI ACQUISTO STIPULATI DA SINGOLI CONDOMINI, CON LA CONSEGUENTE LICEITÀ DELLA UTILIZZAZIONE DEL BENE A FAVORE DELL'INTERO CONDOMINIO - PROVA PER TESTI - INAMMISSIBILITÀ.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN GENERE - DIMOSTRAZIONE DELLA NON INCLUSIONE DI UN IMMOBILE NEGLI ATTI DI ACQUISTO STIPULATI DA SINGOLI CONDOMINI, CON LA CONSEGUENTE LICEITÀ DELLA UTILIZZAZIONE DEL BENE A FAVORE DELL'INTERO CONDOMINIO - PROVA PER TESTI - INAMMISSIBILITÀ.*
Le limitazioni stabilite dalla legge in tema di prova della esistenza di un negozio per cui sia richiesta la Forma scritta ad substantiam operano quando il negozio sia invocato quale fonte di diritti ed obbligazioni reciproche; conseguentemente il condominio non può dimostrare con prova testimoniale che un immobile non era ricompreso negli Atti di acquisto stipulati da alcuni dei condomini, cosicché nessuna violazione dei diritti di questi ultimi derivi da una utilizzazione di tale bene a vantaggio dell'intero condominio. (V 363/82, mass n 418060; (V 4398/79, mass n 400937).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2725
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)