Sez. 2, Sentenza n. 6198 del 28/11/1984 (Rv. 437845 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - PER INCAPACITÀ - LEGALE - MINORI D'ETÀ - EFFETTI DEL CONTRATTO.*
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - PER INCAPACITÀ - LEGALE - MINORI D'ETÀ - EFFETTI DEL CONTRATTO.*
Poiché i contratti conclusi da persone incapaci (nella specie: minori) non sono nulli, ma soltanto annullabili, essi producono effetti giuridici fino a quando non vengono annullati a istanza degli stessi incapaci o di coloro che per essi sono legittimati all'Azione di annullamento, senza che a tal fine sia necessaria la convalida, che serve soltanto ad assicurare la definitiva validità del contratto, paralizzando l'Azione di annullamento eventualmente esercitata prima che si compia il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 1442 cod. civ.. (V mass n 1138/54).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 322, Cod. Civ. art. 377, Cod. Civ. art. 396, Cod. Civ. art. 427, Cod. Civ. art. 428, Cod. Civ. art. 1442
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)