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Sez. 2, Sentenza n. 2138 del 21/07/1973 (Rv. 365347 - 01)

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - LEGITTIMAZIONE - PASSIVA - AUTORI MATERIALI E MORALI - AUTORE MORALE - RAPPORTO MATERIALE CON LA COSA - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1973-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/365347-01

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - LEGITTIMAZIONE - PASSIVA - AUTORI MATERIALI E MORALI - AUTORE MORALE - RAPPORTO MATERIALE CON LA COSA - NECESSITA.*

Affinche colui il quale collabora, come autore materiale, con l'autore morale dello spoglio appaia passivamente legittimato alla relativa Azione - e possa considerarsi spogliatore in senso tecnico - occorre che egli abbia stabilito con la cosa un rapporto materiale che ne comporti il potere di disposizione: senza di che egli non avrebbe nulla da restituire, onde la funzione di reintegrazione, propria dell'Azione di spoglio, non potrebbe attuarsi nei suoi confronti. (nella specie, i giudici del merito avevano omesso di esaminare la circostanza dedotta dal convenuto, di avere lavorato come operaio giornaliero e di avere eseguito il lavoro commessogli, concretante lo spoglio - scavo per la costruzione di un pozzo - sotto la direzione del proprietario del fondo. La SC nell'accogliere il ricorso ha enunciato il principio di cui in massima).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)