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Sez. 3, Sentenza n. 3251 del 10/10/1975 (Rv. 377369 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - DI OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - CREDITI PECUNIARI DETERMINABILI O MENO CON SEMPLICE CALCOLO - ADEMPIMENTO AL DOMICILIO DEL CREDITORE O DEL DEBITORE.*
Stato
decisa il 1975-10-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377369-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - DI OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - CREDITI PECUNIARI DETERMINABILI O MENO CON SEMPLICE CALCOLO - ADEMPIMENTO AL DOMICILIO DEL CREDITORE O DEL DEBITORE.*

Anche al fine della Determinazione della Competenza per territorio, la norma di cui all'art 1182 terzo comma cod civ, secondo la quale l'obbligazione avente per oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio del creditore, si applica, oltreche nel caso di obbligazione avente originariamente per oggetto una somma di denaro determinata nell'ammontare, nel caso in cui il debito in denaro sia determinabile in base ad un calcolo aritmetico e non si renda necessario procedere a diversi accertamenti, essendo gia noti e determinati dalle parti, dalla legge, dai contratti collettivi, o dagli Usi, gli elementi per stabilire l'ammontare della somma dovuta. Al di fuori di dette ipotesi, quando la obbligazione, pur avendo ad oggetto una somma di denaro, deve essere accertata dalle parti, o, in loro sostituzione, dal giudice, mediante indagini diverse dal semplice calcolo aritmetico, trova applicazione il quarto comma del citato art 1182, secondo il quale l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al momento della scadenza. (Conf 1728/72, mass n 358646).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)