Sez. 4 - , Sentenza n. 5429 del 30/05/2018 Ud. (dep. 04/02/2019) Rv. 275018 - 01
GIUDICE DI PACE - GIUDIZIO - DEFINIZIONI ALTERNATIVE - ESTINZIONE DEL REATO CONSEGUENTE A CONDOTTE RIPARATORIE | Risarcimento del danno - Spese legali sostenute dalla vittima del reato - Rifusione - NecessitĂ - Condizioni.
GIUDICE DI PACE - GIUDIZIO - DEFINIZIONI ALTERNATIVE - ESTINZIONE DEL REATO CONSEGUENTE A CONDOTTE RIPARATORIE
Nel procedimento dinanzi al giudice di pace, ai fini della declaratoria di estinzione del reato per l'intervenuta riparazione del danno, può assumere rilevanza anche la rifusione, da parte dell'imputato, delle spese legali eventualmente sostenute dalla persona offesa ove il giudice accerti che esse siano causalmente collegate al reato.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)