diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 21012 del 07/03/2013 Cc. (dep. 15/05/2013) Rv. 255440 - 01

GIUDICE DI PACE - GIUDIZIO - DEFINIZIONI ALTERNATIVE - ESTINZIONE DEL REATO CONSEGUENTE A CONDOTTE RIPARATORIE | Risarcimento del danno - Spese legali sostenute dalla vittima del reato - Rifusione - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2013-03-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/255440-01

GIUDICE DI PACE - GIUDIZIO - DEFINIZIONI ALTERNATIVE - ESTINZIONE DEL REATO CONSEGUENTE A CONDOTTE RIPARATORIE

Nel procedimento dinanzi al giudice di pace, ai fini della declaratoria di estinzione del reato per l'intervenuta riparazione del danno, non è necessario che l'imputato abbia provveduto alla refusione delle spese eventualmente sostenute dalla persona offesa.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)