Sez. 5, Sentenza n. 21012 del 07/03/2013 Cc. (dep. 15/05/2013) Rv. 255440 - 01
GIUDICE DI PACE - GIUDIZIO - DEFINIZIONI ALTERNATIVE - ESTINZIONE DEL REATO CONSEGUENTE A CONDOTTE RIPARATORIE | Risarcimento del danno - Spese legali sostenute dalla vittima del reato - Rifusione - Necessità - Esclusione.
GIUDICE DI PACE - GIUDIZIO - DEFINIZIONI ALTERNATIVE - ESTINZIONE DEL REATO CONSEGUENTE A CONDOTTE RIPARATORIE
Nel procedimento dinanzi al giudice di pace, ai fini della declaratoria di estinzione del reato per l'intervenuta riparazione del danno, non è necessario che l'imputato abbia provveduto alla refusione delle spese eventualmente sostenute dalla persona offesa.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)