Sez. L - , Sentenza n. 3176 del 07/02/2017 (Rv. 643080 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE | Impugnativa per illegittimità della procedura - Specificità dei motivi - Necessità - Conseguenze.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE
La domanda avente ad oggetto l'accertamento della illegittimità di un licenziamento collettivo, intimato in sede di procedura di mobilità in forza della l. n. 223 del 1991, deve presentare un minimo di specificità e non già risolversi in una generica contestazione della procedura, con la conseguenza che la “causa petendi” rimane circoscritta agli specifici motivi di impugnazione addotti in primo grado, né possono esserne proposti altri nel giudizio di appello, e che il giudice di merito non può rilevare d'ufficio eventuali ragioni di illegittimità, incombendo sulla parte l'onere di allegare, tempestivamente, tutte le circostanze che giustificano la proposizione della domanda, inclusi i vizi di forma o di sostanza dei quali intenda avvalersi ai fini della inefficacia o annullabilità della procedura.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)