Sez. L, Sentenza n. 18119 del 02/07/2008 (Rv. 604750 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE | Impugnazione del licenziamento per violazione dei criteri di scelta - Incidenza sulla "causa petendi" del riferimento ai criteri legali o negoziali collettivi - Conseguenze - Cambiamento in appello di tale specificazione - Domanda nuova - Inammissibilità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE
Benché ai fini dell'identificazione della "causa petendi" rilevino non già le ragioni giuridiche addotte a fondamento della domanda ma l'insieme delle circostanze di fatto che la parte pone a base della propria richiesta, tuttavia, nel caso in cui sia chiesta la dichiarazione di illegittimità, per violazione dei criteri di scelta, del licenziamento collettivo intimato a un lavoratore in sede di procedura di mobilità ai sensi della legge n. 223 del 1991, la "causa petendi" idonea a giustificare il "petitum" involge la individuazione del tipo di criteri di selezione che siano stati violati, legali o derivanti da accordi raggiunti con le organizzazioni sindacali, con la conseguenza della qualificabilità come domanda nuova, inammissibile in appello ex art. 437 cod. proc. civ., della deduzione dell'asserita violazione dell'art. 4, comma 9, della citata legge n. 223, per non aver comparato l'azienda la posizione dei lavoratori con quella degli addetti ad altri stabilimenti, laddove in primo grado si era fatto riferimento solo alla violazione dei criteri di scelta ex art. 5, comma 1, legge n. 223 citata, limitandosi a dedurre un confronto della propria posizione con quella di altri dipendenti mantenuti in servizio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)