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Sez. 1, Sentenza n. 2955 del 07/12/2005 Ud. (dep. 25/01/2006) Rv. 233424 - 01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - TERRITORIALITÀ - REATI COMMESSI ALL'ESTERO | Condizione di procedibilità - Presenza del reo nel territorio dello Stato - Momento di avveramento della condizione - Prima della richiesta di rinvio a giudizio - Successivo allontanamento dello straniero - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-12-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233424-01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - TERRITORIALITÀ - REATI COMMESSI ALL'ESTERO

Nel caso di delitto commesso in territorio estero da uno straniero in danno di altro straniero, la presenza del colpevole nel territorio dello Stato, richiesta dall'art. 10 cod. pen. per la sua perseguibilità in Italia, deve essere sussistente prima della richiesta di rinvio a giudizio, a nulla rilevando l'eventuale allontanamento dello straniero in un momento successivo all'avveramento della citata condizione di procedibilità.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)