Sez. 2, Sentenza n. 2141 del 07/11/1969 Ud. (dep. 30/01/1970) Rv. 113758 - 01
REATO - DELITTO TENTATO(TENTATIVO) - IN GENERE -DETERMINAZIONE DELLA PENA - CRITERI.*
REATO - DELITTO TENTATO(TENTATIVO) - IN GENERE -DETERMINAZIONE DELLA PENA - CRITERI.*
Poiche il tentativo costituisce una figura di reato a se stante, del tutto autonoma, pur conservando il nomen iuris della figura del delitto cui si riferisce, il giudice nella Determinazione della pena non e tenuto a stabilire prima una pena base per il reato consumato per poi apportare la riduzione di cui all'art 56 cod pen, ma e libero di fissare direttamente la pena per il reato tentato, spaziando discrezionalmente tra il minimo costituito dalla pena minima stabilita per il reato consumato, ridotta ai due terzi, ed il massimo costituito dalla pena massima pure stabilita per il delitto consumato, ridotta di un terzo.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)