Sez. 1, Sentenza n. 2391 del 13/01/1984 Ud. (dep. 17/03/1984) Rv. 163165 - 01
REATO - DELITTO TENTATO (TENTATIVO) - IN GENERE - DETERMINAZIONE DELLA PENA.*
REATO - DELITTO TENTATO (TENTATIVO) - IN GENERE - DETERMINAZIONE DELLA PENA.*
Per la Determinazione della pena nel delitto tentato il giudice non deve operare una diminuzione di pena su quella fissata per la corrispondente ipotesi di delitto consumato, ma deve fissarla spaziando discrezionalmente tra il minimo della pena minima stabilita per quest'ultimo delitto ridotta di due terzi ed il massimo costituito dalla pena massima, pure stabilita per il delitto consumato, ridotta di un terzo. (Conf mass n 140948; (Conf mass n 113758).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)