Sez. 1 - , Ordinanza n. 22075 del 12/07/2022 (Rv. 665242 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO LA PROLE - IN GENERE | Assegno di mantenimento dei figli - Modifica per le maggiori spese legate alla loro crescita - Condizioni - Miglioramento delle condizioni economiche del genitore onerato - Necessità - Esclusione - Previsione di un maggiore contributo a condizioni economiche dei genitori invariate - Possibilità - Limiti.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO LA PROLE - IN GENERE
Nel giudizi di separazione e divorzio, a fronte della richiesta di revisione dell'assegno di mantenimento dei figli (minorenni o maggiorenni e non autosufficienti economicamente), giustificata dall'insorgenza di maggiori oneri legati alla crescita di questi ultimi, il giudice di merito, che ritenga necessarie tali maggiori spese, non è tenuto, in via preliminare, ad accertare l'esistenza di sopravvenienze nel reddito del genitore obbligato, ma a verificare se tali maggiori spese comportino la necessità di rivedere l'assegno, ben potendo l'incremento di spesa determinare un maggiore contributo anche a condizioni economiche dei genitori immutate (o mutate senza alterare le proporzioni delle misure di ciascuno dei due), ovvero non incidere sulla misura del contributo di uno o di entrambi gli onerati, ove titolari di risorse non comprimibili ulteriormente.
Cod. Civ. art. 337 ter, Cod. Civ. art. 315 bis com. 1, Cod. Civ. art. 143 com. 3, Cod. Civ. art. 316 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)