Sez. 1 - , Ordinanza n. 28936 del 05/10/2022 (Rv. 665891 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE | Presupposti - Accertamento dello squilibrio economico-patrimoniale delle parti - Necessità - Attribuzioni patrimoniali effettuate in favore della moglie durante il matrimonio ed in sede di separazione - Rilevanza - Conseguenze.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE
Ai fini dell'attribuzione dell'assegno divorzile secondo il parametro assistenziale e perequativo-compensativo, è indispensabile il previo accertamento di un significativo squilibrio delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, rilevando a tal fine anche la suddivisione del patrimonio operata dal marito durante il matrimonio e dopo la separazione, in favore della moglie. Ne consegue, che ove sia accertato che, a seguito di tali attribuzioni, la situazione patrimoniale degli ex coniugi sia sostanzialmente equivalente - ancorché costituita, per il marito, da reddito pensionistico e per la moglie da una rendita finanziaria - non sussistono i presupposti per l'attribuzione dell'assegno in favore della moglie.
Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 6 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 74 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)