Sez. 2 - , Ordinanza n. 17325 del 16/06/2023 (Rv. 668057 - 01)
PATROCINIO STATALE - AMMISSIONE - EFFETTI - LIQUIDAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE | Art. 4 d.m. n. 55/2014 – Definizione della lite mediante conciliazione giudiziale o transazione - Determinazione del compenso dell’avvocato – Aumento rispetto a quanto spettante per la fase decisoria – Interpretazione – Aumento fino a un quarto (o di un quarto, dopo il d.m. n. 147/2022) oltre l’intero importo spettante per la fase decisionale – Fondamento.
PATROCINIO STATALE - AMMISSIONE - EFFETTI - LIQUIDAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE
In tema di onorari professionali, l'art. 4 del d.m. n. 55 del 2014, laddove prevede di regola, in favore dell'avvocato che raggiunga la conciliazione giudiziale o la transazione della controversia, l'aumento fino a un quarto rispetto al compenso altrimenti liquidabile per la fase decisionale, si interpreta, alla luce del "favor" normativo verso la definizione conciliativa delle controversie, nel senso che all'avvocato deve essere riconosciuto un ulteriore compenso, rispetto a quello spettante per l'attività precedentemente svolta, pari al compenso liquidabile per la fase decisionale, di regola aumentato fino a un quarto, sicché va liquidato sia il compenso per la fase decisionale, non svoltasi, sia un aumento di esso fino ad un quarto (di un quarto "secco", dopo l'entrata in vigore del d.m. n. 147 del 2022, che ha modificato il d.m. n. 55 del 2014).
Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 4, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 13/08/2022 num. 147
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)