Sez. 2, Sentenza n. 1293 del 02/04/1981 Cc. (dep. 18/06/1981) Rv. 149411 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - DURATA - COMPUTO - RIFERIMENTO ALLA PENA PREVISTA PER IL REATO RITENUTO IN SENTENZA - NECESSITÀ - GIUDIZIO DI COMPARAZIONE TRA ATTENUANTI E AGGRAVANTI - RILEVANZA.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - DURATA - COMPUTO - RIFERIMENTO ALLA PENA PREVISTA PER IL REATO RITENUTO IN SENTENZA - NECESSITÀ - GIUDIZIO DI COMPARAZIONE TRA ATTENUANTI E AGGRAVANTI - RILEVANZA.*
I termini di durata massima della carcerazione preventiva devono essere calcolati con riferimento esclusivo alla pena prevista per il reato ritenuto in sentenza tenuto conto dell'eventuale giudizio di comparazione fra aggravanti e attenuanti - e non al titolo del reato. Quest'ultimo nelle ipotesi di cui all'art. 10 legge 6 febbraio 1980 n. 15 importa un aumento del termine massimo di custodia preventiva ordinariamente previsto per fattispecie punite con la medesima pena non influisce sui criteri di Determinazione del termine stesso.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 272 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 275 CORTE COST., Legge 06/02/1980 num. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)