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Sez. 2, Sentenza n. 1694 del 29/04/1983 Cc. (dep. 31/05/1983) Rv. 159310 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - DURATA - SCARCERAZIONE - IN GENERE - TERMINI DI DURATA DELLA CUSTODIA PREVENTIVA - COMPUTO - RIFERIMENTO ALLA PENA EDITTALE PER IL REATO RITENUTO IN SENTENZA - NOZIONE - RIFERIMENTO ALLA PENA IRROGATA IN CONCRETO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-04-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/159310-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - DURATA - SCARCERAZIONE - IN GENERE - TERMINI DI DURATA DELLA CUSTODIA PREVENTIVA - COMPUTO - RIFERIMENTO ALLA PENA EDITTALE PER IL REATO RITENUTO IN SENTENZA - NOZIONE - RIFERIMENTO ALLA PENA IRROGATA IN CONCRETO - ESCLUSIONE.*

Ai fini della scarcerazione per decorrenza dei termini di durata della custodia preventiva dopo condanna a pena detentiva, il computo va operato, a norma dell'art. 275 cod. proc. pen., con riferimento alla pena edittale prevista per il reato ritenuto in sentenza, anche se di diverso nomen iuris rispetto a quello originario, e tenuto conto del giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti, e non con riferimento alla quantità di pena irrogata in concreto. (Conf mass n 143959; (Conf mass n 144982; (Conf mass n 149411; (Conf mass n 151621 ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Pen. art. 272 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 275 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)