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Sez. 1, Sentenza n. 4516 del 07/03/1988 Ud. (dep. 12/04/1988) Rv. 178103 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - PROVOCAZIONE - INGIUSTIZIA DEL FATTO INTESO QUALE OFFESA ALLE NORME DELLA CIVILE CONVIVENZA - RIFIUTO DI ADEMPIMENTO DI UN'OBBLIGAZIONE - SUSSISTENZA DEL "FATTO INGIUSTO" - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1988-03-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/178103-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - PROVOCAZIONE - INGIUSTIZIA DEL FATTO INTESO QUALE OFFESA ALLE NORME DELLA CIVILE CONVIVENZA - RIFIUTO DI ADEMPIMENTO DI UN'OBBLIGAZIONE - SUSSISTENZA DEL "FATTO INGIUSTO" - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*

Ai fini della concessione o del diniego dell'attenuante della provocazione, l'ingiustizia del fatto può anche intendersi quale offesa alle norme della civile convivenza. Ne consegue che anche il rifiuto di adempimento di un'obbligazione può divenire "fatto ingiusto" in relazione al modo della sua esteriorizzazione. (nella fattispecie il rifiuto del pagamento era stato accompagnato da modo offensivo).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)