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Sez. 1, Sentenza n. 9823 del 28/05/1990 Ud. (dep. 07/07/1990) Rv. 184808 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - PROVOCAZIONE - ELEMENTI COSTITUTIVI - INDICAZIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1990-05-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/184808-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - PROVOCAZIONE - ELEMENTI COSTITUTIVI - INDICAZIONE - FATTISPECIE.*

Presupposto fondamentale dell'attenuante della provocazione è che l'Azione sia commessa in stato d'ira, cioè in uno stato di eccitazione che però non và confuso con le situazioni psicologiche dell'odio e del rancore, che facciano sorgere il desiderio della vendetta. Per la configurabilità della predetta attenuante, inoltre, è indispensabile che il reato sia commesso nello stato d'ira determinato da fatto altrui che sia oggettivamente ingiusto; fatto ingiusto che può essere non solo quello intrinsecamente illegittimo, ma anche quello contrario a norme di civile convivenza. (nella specie è stato ritenuto che le violazioni delle regole di omertà vigenti nel mondo della malavita non potessero giustificare uno stato d'ira giustificativo della concessione dell'attenuante). (V mass n 183328; (V mass n 180967; (V mass n 179789; (V mass n 178820; (V mass n 178103; (V mass n 177175; (V mass n 177006).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 1 n. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)