diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 38513 del 22/06/2016 Cc. (dep. 16/09/2016) Rv. 267947 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE | Rescissione del giudicato - Mancata attivazione dell'imputato per mantenere i contatti con il difensore di fiducia - Presupposto dell'incolpevole mancata conoscenza del processo - Sussistenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2016-06-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267947-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE

In tema di rescissione di giudicato, sussiste colpa nella mancata conoscenza della celebrazione del processo, preclusiva del ricorso al rimedio previsto dall'art. 625 ter cod. proc. pen., quando la persona sottoposta alle indagini, o imputata, dopo aver nominato un difensore di fiducia in un procedimento penale, non si attiva autonomamente per mantenere con lo stesso i contatti periodici essenziali per essere informato dello sviluppo di tale procedimento.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 625 ter

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)