Sez. 2, Sentenza n. 21069 del 15/04/2016 Cc. (dep. 20/05/2016) Rv. 266798 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE | Rescissione del giudicato - Presupposto dell'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo - Elezione di domicilio - Successiva detenzione per altra causa non comunicata all'autorità procedente - Configurabilità del presupposto - Esclusione.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE
In tema di rescissione del giudicato, sussiste una colpevole mancata conoscenza del processo, preclusiva del ricorso di cui all'art. 625 ter cod. proc. pen., quando la persona sottoposta alle indagini o imputata, che abbia eletto domicilio e sia stata ritualmente avvisata dell'obbligo di comunicare ogni mutamento di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 161, secondo comma, cod. proc. pen., abbia omesso di comunicare all'autorità procedente il proprio sopravvenuto stato di detenzione per altra causa, con la conseguente notificazione degli atti processuali al difensore d'ufficio ai sensi del quarto comma del predetto art. 161.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 625 ter
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)