Sez. 3, Sentenza n. 28680 del 26/03/2004 Ud. (dep. 01/07/2004) Rv. 229464 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI LE MANIFESTAZIONI SEDIZIOSE E PERICOLOSE | Molestia o disturbo alle persone - Elemento oggettivo - Utilizzazione di "short messages system" inviati tramite sistema telefonico - Integra il reato di cui all'art. 660 cod. pen.
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI LE MANIFESTAZIONI SEDIZIOSE E PERICOLOSE
La disposizione di cui all'art. 660 cod. pen. punisce la molestia commessa col mezzo del telefono, e quindi anche la molestia posta in essere attraverso l'invio di short messages system (SMS) trasmessi attraverso sistemi telefonici mobili o fissi, i quali non possono essere assimilati a messaggi di tipo epistolare, in quanto il destinatario di essi è costretto, sia "de auditu" che "de visu", a percepirli, con corrispondente turbamento della quiete e tranquillità psichica, prima di poterne individuare il mittente, il quale in tal modo realizza l'obiettivo di recare disturbo al destinatario.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 660 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)