Sez. L, Sentenza n. 6149 del 19/06/1990 (Rv. 467825 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSEGNI FAMILIARI - CORRESPONSIONE - RIPETIBILITÀ EX ART. 80 DEL R.D. N. 1422 DEL 1924 E 52 DELLA LEGGE N. 88 DEL 1989 - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSEGNI FAMILIARI - CORRESPONSIONE - RIPETIBILITÀ EX ART. 80 DEL R.D. N. 1422 DEL 1924 E 52 DELLA LEGGE N. 88 DEL 1989 - ESCLUSIONE.*
L'art. 80 del R.d. 28 agosto 1924 n. 1422, che stabilisce il regime di ripetibilità delle prestazioni non dovute ed erroneamente corrisposte dall'i.N.P.S. (anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 52 della legge 9 marzo 1989 n. 88, che innova al regime delle prestazioni indebite di rate di pensione), non può trovare applicazione alla materia degli assegni familiari, trattandosi di norma peculiare del sistema pensionistico e, più in generale, del sistema delle assicurazioni sociali, in quanto collegata strettamente ad un procedimento di accertamento e di liquidazione che termina con l'emanazione di un provvedimento specifico, come tale suscettibile di errori, che non è riscontrabile nella suddetta materia, attinente a prestazioni immediatamente collegate e connesse ad uno stato familiare la cui sussistenza non dipende da speciale accertamento da parte dello istituto, bensì da uno stato di fatto.*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 80 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 52 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)