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Sez. U, Sentenza n. 806 del 20/03/1971 (Rv. 350632 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - AZIONE DINANZI ALL'AGO - LIMITI DELLA GIURISDIZIONE - GIURISDIZIONE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - AUTONOMIA RISPETTO ALL'AGO - EFFETTI - INIMPUGNABILITA DAVANTI ALL'AGO DELLE DECISIONI DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - LIMITI - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART 111 COST CONTRO DECISIONE DELLA COMMISSIONE CENTRALE - LIMITI ALL'AUTONOMIA DELLE GIURISDIZIONI TRIBUTARIA ED ORDINARIA - VIZI DEL PROCEDIMENTO GIURISDIZIONALE OD INESISTENZA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO TRIBUTARIO - RILEVABILITA - POTERE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
Stato
decisa il 1971-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350632-01

TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - AZIONE DINANZI ALL'AGO - LIMITI DELLA GIURISDIZIONE - GIURISDIZIONE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - AUTONOMIA RISPETTO ALL'AGO - EFFETTI - INIMPUGNABILITA DAVANTI ALL'AGO DELLE DECISIONI DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - LIMITI - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART 111 COST CONTRO DECISIONE DELLA COMMISSIONE CENTRALE - LIMITI ALL'AUTONOMIA DELLE GIURISDIZIONI TRIBUTARIA ED ORDINARIA - VIZI DEL PROCEDIMENTO GIURISDIZIONALE OD INESISTENZA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO TRIBUTARIO - RILEVABILITA - POTERE DEL GIUDICE ORDINARIO.*

Data l'autonomia funzionale della giurisdizione delle commissioni tributarie rispetto a quella dell' AGO, le decisioni delle commissioni medesime non sono impugnabili dinanzi al giudice ordinario. Nella sola ipotesi, in cui la parte, che si assume lesa dalla pronunzia della commissione centrale per le imposte (contribuente o finanza), invece di instaurare un nuovo giudizio dinanzi all'autorita giudiziaria ordinaria, proponga, contro tale pronunzia, ricorso per Cassazione, a sensi dell'art 111 della Costituzione, il procedimento presso la Corte di Cassazione non e che una prosecuzione di quello svoltosi dinanzi agli organi della giustizia tributaria. Ma, nonostante l'autonomia funzionale delle due giurisdizioni, il giudice ordinario, investito ex novo della cognizione della lite tributaria, ha il potere di rilevare l'inesistenza giuridica del pregresso procedimento amministrativo, affinche lo stesso possa essere ritualmente rinnovato in omaggio all'esigenza del sistema processuale finanziario che la giurisdizione del magistrato ordinario sia preceduta da quella degli organi tributari, data la possibilita che l'eventuale illegittimita della imposizione fiscale sia riparata, con piena soddisfazione delle parti litiganti, nella fase giurisdizionale amministrativa, in modo piu semplice e piu economico. Detto giudice deve altresi, conoscere dei vizi del procedimento giurisdizionale amministrativo, che ledano i diritti del contribuente, come nel caso in cui le commissioni abbiano modificato un accertamento nonostante che esso fosse divenuto definitivo per mancata tempestiva impugnazione, per disapplicare l'illegittima modificazione dell'accertamento. (Conf sulla prima parte, 241'61' sulla seconda parte, 3042'63).*

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 6, Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 22 CORTE COST., Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)