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Sez. U, Sentenza n. 3466 del 04/08/1977 (Rv. 387035 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (VECCHIO RITO) - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - IN GENERE - RIESAME DELLA LITE - LIMITI - DEDUZIONE DELLA ERRONEA PRONUNCIA DA PARTE DELLA COMMISSIONE CENTRALE DELLA INAMMISSIBILITA DEL RICORSO DEL CONTRIBUENTE PER INOSSERVANZA DELLE NORME SULLA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1977-08-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387035-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (VECCHIO RITO) - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - IN GENERE - RIESAME DELLA LITE - LIMITI - DEDUZIONE DELLA ERRONEA PRONUNCIA DA PARTE DELLA COMMISSIONE CENTRALE DELLA INAMMISSIBILITA DEL RICORSO DEL CONTRIBUENTE PER INOSSERVANZA DELLE NORME SULLA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO - INAMMISSIBILITA.*

Nel sistema del contenzioso tributario, anteriore alla riforma introdotta con il DPR 26 ottobre 1972 n 636, il procedimento dinanzi all'autorita giudiziaria ordinaria, dopo l'esaurimento di quello, autonomo e diverso, innanzi alle commissioni, consente un riesame della lite esclusivamente sulle questioni relative alla imposizione tributaria, non anche, quindi, su quelle inerenti alla regolarita formale del pregresso procedimento davanti alle commissioni, salvo che per vizi comportanti giuridica inesistenza del procedimento medesimo, ovvero lesioni di diritti soggettivi di natura sostanziale, sorti nella fase di accertamento del tributo, o riguardanti le modalita dell'accertamento stesso. Pertanto, nel giudizio davanti al giudice ordinario, il contribuente non puo dedurre, al fine dell'indagine sulla tempestivita della domanda, in relazione ai termini perentori decorrenti dalla definizione del procedimento davanti alle commissioni, che erroneamente la commissione centrale ha dichiarato inammissibile il suo ricorso avverso pronuncia della commissione provinciale, sotto il profilo dell'inosservanza delle regole disciplinanti la notificazione del ricorso stesso; tale eventuale vizio, infatti, non si traduce in una violazione di diritti sostanziali del contribuente, ne comporta inesistenza del procedimento, ma configura un errore 'in procedendò, denunciabile solo con l'impugnazione di quella pronuncia della commissione centrale, e, cioe, con il ricorso per Cassazione, a norma dell'art 111 della Costituzione. (V 2424/76, mass n 381208; (V 40/75, mass nn 373164 e 373165; (V 806/71, mass n 350632).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge 08/06/1936 num. 1231 art. 34, Regio Decr. Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 43, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 29 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)