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Sez. 1, Sentenza n. 2923 del 08/11/1973 (Rv. 366566 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - AZIONE GIUDIZIARIA PER IL RISPETTO DELLE - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - EDIFICIO COSTRUITO IN VIOLAZIONE DELLE DISTANZE LEGALI - DOMANDA DI ARRETRAMENTO DELL'EDIFICIO - LITISCONSORZIO NECESSARIO DEI COMPROPRIETARI DELL'EDIFICIO -SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1973-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/366566-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - AZIONE GIUDIZIARIA PER IL RISPETTO DELLE - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - EDIFICIO COSTRUITO IN VIOLAZIONE DELLE DISTANZE LEGALI - DOMANDA DI ARRETRAMENTO DELL'EDIFICIO - LITISCONSORZIO NECESSARIO DEI COMPROPRIETARI DELL'EDIFICIO -SUSSISTENZA.*

Nel giudizio in cui si chiede l'arretramento di un fabbricato costruito in violazione delle distanze legali, fra i comproprietari dello stesso sussiste un litisconsorzio necessario in quanto la condanna non potrebbe essere eseguita nei confronti di quello che non fosse stato parte nel giudizio, e contro il quale la parte vittoriosa non risulterebbe provvista di alcun titolo, sicche la sentenza finirebbe per essere inutiliter data anche nei confronti dei comproprietari convenuti e soccombenti. (Conf 1110/71, mass n 351180).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1103, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)