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Sez. 2, Sentenza n. 1564 del 22/04/1975 (Rv. 375158 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - AZIONE GIUDIZIARIA PER IL RISPETTO DELLE - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - EDIFICIO IN VIOLAZIONE DELLE DISTANZE LEGALI - DOMANDA DI ARRETRAMENTO DELL'EDIFICIO - LITISCONSORZIO NECESSARIO DEI SUOI COMPROPRIETARI - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1975-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375158-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - AZIONE GIUDIZIARIA PER IL RISPETTO DELLE - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - EDIFICIO IN VIOLAZIONE DELLE DISTANZE LEGALI - DOMANDA DI ARRETRAMENTO DELL'EDIFICIO - LITISCONSORZIO NECESSARIO DEI SUOI COMPROPRIETARI - SUSSISTENZA.*

Nel giudizio in cui si chiede l'arretramento di un fabbricato, perche costruito in violazione delle distanze legali, sono legittimi e necessari contraddittori tutti i comproprietari del fabbricato stesso, in quanto l'eventuale pronuncia di accoglimento della domanda, e cioe di condanna all'arretramento, non potrebbe essere eseguita nei confronti dei comproprietari che non abbiano partecipato al giudizio e sarebbe conseguentemente inutiliter data anche nei confronti dei comproprietari convenuti e soccombenti. (Conf 2923/73, mass n 366566).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 905, Cod. Civ. art. 907 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1102

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)