Sez. L, Sentenza n. 2096 del 23/05/1975 (Rv. 375829 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - IN GENERE - DIRITTO ALLA PENSIONE IN PRESENZA DEI REQUISITI LEGALI - AUTOMATICITA - CONSEGUENZE IN ORDINE ALLA PRESCRIZIONE DELLE RATE DI PENSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - IN GENERE - DIRITTO ALLA PENSIONE IN PRESENZA DEI REQUISITI LEGALI - AUTOMATICITA - CONSEGUENZE IN ORDINE ALLA PRESCRIZIONE DELLE RATE DI PENSIONE.*
Il diritto alla pensione, quando concorrano tutte le condizioni richieste dalla legge, sorge automaticamente, prescindendo da qualsiasi riconoscimento da parte dell'INPS. Ne consegue che il diritto a percepire le rate di pensione puo venir meno per effetto di prescrizione estintiva anche se non e mai intervenuto un provvedimento di riconoscimento della pensione e di liquidazione del relativo importo. (Conf 1992/72, mass n 359116; 1939/62).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 129
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)