Sez. L, Sentenza n. 2249 del 02/06/1977 (Rv. 385971 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE RATE DI PENSIONE (INPS) - PRESCRIZIONE QUINQUENNALE - DIRITTO ALLA LIQUIDAZIONE O RILIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE - INAPPLICABILITA - PRESCRIZIONE ORDINARIA DECENNALE - DECORRENZA - DALLA DOMANDA AMMINISTRATIVA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE RATE DI PENSIONE (INPS) - PRESCRIZIONE QUINQUENNALE - DIRITTO ALLA LIQUIDAZIONE O RILIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE - INAPPLICABILITA - PRESCRIZIONE ORDINARIA DECENNALE - DECORRENZA - DALLA DOMANDA AMMINISTRATIVA.*
L'art 129 del RDL 4 ottobre 1935 n 1827, sul coordinamento legislativo della previdenza sociale, ove stabilisce che le rate di pensione non possono essere riscosse dopo cinque anni dalla loro scadenza, fissa una speciale prescrizione breve, che opera con esclusivo riguardo ai crediti dell'assicurato per versamenti periodici di pensione gia liquidata e posta in pagamento, e, pertanto, non e estensibile al diritto dell'assicurato medesimo di ottenere il riconoscimento e la liquidazione della pensione, ovvero la cosiddetta riliquidazione (in ipotesi di mutamento degli originari presupposti), il quale e soggetto all'ordinaria prescrizione decennale, con decorso dalla data della presentazione della domanda amministrativa. (V 2096/75, mass n 375829; (V 1992/72, mass n 359116; (V 1939/62).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 129
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)