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Sez. L, Sentenza n. 5241 del 02/04/2012 (Rv. 622265 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Divieto di apporre il termine in mancanza di valutazione dei rischi alla sicurezza - Natura - Norma imperativa - "Ratio" - Onere probatorio del datore di lavoro - Inosservanza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2012-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622265-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE

In materia di rapporto di lavoro a tempo determinato, l'art. 3 del d.lgs. n. 368 del 2001, che sancisce il divieto di stipulare contratti di lavoro subordinato a termine per le imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, costituisce norma imperativa, la cui "ratio" è diretta alla più intensa protezione dei lavoratori rispetto ai quali la flessibilità d'impiego riduce la familiarità con l'ambiente e gli strumenti di lavoro. Ne consegue che, ove il datore di lavoro non provi di aver provveduto alla valutazione dei rischi prima della stipulazione, la clausola di apposizione del termine è nulla e il contratto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi degli artt. 1339 e 1419, secondo comma, cod. civ.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 4, Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 3, Cod. Civ. art. 1339, Cod. Civ. art. 1419 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)