diritto.io

Sez. 6 - L, Sentenza n. 21418 del 24/10/2016 (Rv. 641500 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Valutazione dei rischi ex art. 3 del d.lgs. n. 368 del 2001 - Omessa verifica della presenza di valido documento - Vizio di omessa pronuncia su un fatto decisivo - Configurabilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2016-10-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641500-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE

In tema di contratto a tempo determinato, l'omesso esame, da parte del giudice di appello, del motivo di gravame incentrato sulla carenza di un valido documento di prevenzione dei rischi, tempestivamente dedotta, integra vizio di omessa pronuncia su un fatto decisivo, posto che l'art. 3 del d.lgs. n. 368 del 2001 prevede che l'apposizione di un termine al contratto di lavoro subordinato non è ammessa da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 626 del 1994 e successive modificazioni, incombendo, quindi, sul datore di lavoro l'onere di provare di avere assolto specificamente all'adempimento, secondo quanto richiesto dalla normativa.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 3, Decreto Legisl. 19/09/2004 num. 626 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)