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Sez. 2, Sentenza n. 4921 del 08/03/2006 (Rv. 586424 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - PLURALITÀ DI DIFENSORI | Mandato conferito a più difensori - Carattere congiuntivo - Condizioni - Espressa volontà della parte - Necessità - Conseguenze - Ricorso per cassazione sottoscritto da uno solo dei difensori - Legittimità - Limiti.
Stato
decisa il 2006-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586424-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - PLURALITÀ DI DIFENSORI

Dai principi generali dettati in tema di procura alle liti (artt. 83 e 365 cod. proc. civ.) e dalla disciplina sostanziale di cui all'art. 1716 cod. civ., disciplinante l'ipotesi di pluralità di mandatari, discende che, ove il mandato alle liti venga conferito a più difensori, ciascuno di essi deve ritenersi legittimato al compimento di atti processuali, ivi compreso il ricorso per cassazione, che è valido, anche se sottoscritto da uno solo dei difensori nominati, a meno che risultino particolari limitazioni o una espressa volontà delle parti circa il carattere congiuntivo del mandato stesso: tale volontà non può peraltro essere desunta dall'uso della locuzione "in unione", stante la sua genericità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Civ. art. 1716

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)