diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 846 del 24/01/2002 (Rv. 551816 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - PLURALITÀ DI DIFENSORI | Mancata indicazione della natura congiuntiva del mandato - Conseguenze - Ricorso per cassazione sottoscritto da uno solo dei difensori - Legittimità.
Stato
decisa il 2002-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551816-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - PLURALITÀ DI DIFENSORI

Dai principi generali in tema di procura alle liti (artt. 83 e 365 cod. proc. civ.) e di mandato (art. 1716 cod. civ., disciplinante l'ipotesi di pluralità di mandatari) discende che, ove il mandato alle liti venga conferito a più difensori, ciascuno di essi è autonomamente legittimato alla sottoscrizione dell'eventuale ricorso per cassazione in assenza di una espressa volontà delle parti circa il carattere congiuntivo del mandato stesso, con conseguente esclusione di ogni profilo di nullità dell'atto dovuto all'eventuale mancanza della firma degli altri difensori.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1716, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)