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Sez. 1, Sentenza n. 4181 del 19/12/1975 (Rv. 378526 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - NATURA ASSISTENZIALE, COMPENSATIVA E RISARCITORIA - SENTENZA NEGATIVA DELL'ASSEGNO - AFFERMAZIONE DELLA NECESSITA DELLO STATO DI BISOGNO DEL CONIUGE - CENSURABILITA.*
Stato
decisa il 1975-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378526-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - NATURA ASSISTENZIALE, COMPENSATIVA E RISARCITORIA - SENTENZA NEGATIVA DELL'ASSEGNO - AFFERMAZIONE DELLA NECESSITA DELLO STATO DI BISOGNO DEL CONIUGE - CENSURABILITA.*

L'assegno contemplato dall'art 5 della legge 1 dicembre 1970, n 898, ha natura composita, val dire assistenziale, risarcitoria e compensativa, con riguardo, rispettivamente, al pregiudizio economico che derivi ad uno dei coniugi dallo scioglimento del matrimonio, alle ragioni del fallimento del medesimo, al contributo dato dal coniuge richiedente alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di entrambi. Di conseguenza, e censurabile la pronunzia del giudice di merito, che nega la concessione dell'assegno affermando che presupposto indefettibile dell'accoglimento della relativa domanda e lo stato di bisogno del coniuge che lo chiede. (V 1194/74, mass n 369240).*

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)