Sez. 6, Sentenza n. 1778 del 21/04/1994 Cc. (dep. 20/08/1994) Rv. 200130 - 01
Notificazioni - All'imputato - Non detenuto - In genere | Cui non sia stato rivolto l'invito a dichiarare o eleggere domicilio e che tale dichiarazione non abbia effettuato - Notificazione al domicilio risultante dagli atti - Ritualità della notificazione - Condizioni - Fattispecie.
Notificazioni - All'imputato - Non detenuto - In genere
Nell'ipotesi in cui dopo la prima notificazione, essendo stata omessa la dichiarazione o l'elezione di domicilio, nonché l'avvertimento prescritto dall'art. 161, secondo comma, cod. proc. pen., manca un domicilio "dichiarato, eletto o determinato", le successive notificazioni vanno compiute ai sensi dell'art. 157 dello stesso codice, che è norma generale, applicabile ove non derogata da una norma speciale (Nella fattispecie, essendo stati omessi una rituale dichiarazione o elezione di domicilio, nonché l'avvertimento di cui all'art. 161, secondo comma, la Corte ha ritenuto esattamente effettuata la notificazione alla persona imputata, a norma dell'art. 157 cod. proc. pen., nel luogo dove essa risultava risiedere secondo una sua espressa dichiarazione in atti ed era andata a buon fine una precedente notificazione effettuata a mani proprie, senza che successivamente l'ufficiale giudiziario avesse accertato che la detta persona in quel luogo non avesse più né l'abitazione, né la dimora, né il lavoro abituale e senza che da parte del soggetto interessato fosse stata fornita la prova del contrario).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 157 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 161 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)