Sez. 5, Sentenza n. 10964 del 28/10/1996 Ud. (dep. 20/12/1996) Rv. 207063 - 01
NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO O ELETTO - MUTAMENTO | Elezione di domicilio - Impossibilità di procedere alla notificazione nel domicilio eletto - Ulteriori accertamenti da parte dell'ufficiale giudiziario - Esclusione - Notifica presso il difensore - Regolarità - Fattispecie: domicilio eletto presso attività commerciale poi trasferita.
NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO O ELETTO - MUTAMENTO
In materia di notificazioni, quando vi sia stata elezione di domicilio, in caso di impossibilità di eseguire la notificazione nel domicilio indicato, l'ufficiale giudiziario non ha né il potere né il dovere di procedere ad alcun ulteriore accertamento e la notifica va fatta presso il difensore poiché il disposto del quarto comma dell'art. 161 cod. proc. pen. non rende applicabile il rinvio che l'art. 163 cod. proc. pen. fa al 157 stesso codice. Nella specie il domicilio era stato eletto presso la sede di un'attività commerciale risultata chiusa e trasferita al momento della notifica.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 161 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 163 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 163 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 157 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)