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Sez. 3, Sentenza n. 2352 del 20/12/1984 Ud. (dep. 12/03/1985) Rv. 168261 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PUBBLICO MINISTERO - IN GENERE - MOTIVI - TERMINI - SENTENZA - TRASMISSIONE DELLA SENTENZA PER IL VISTO - DATA DEL VISTO - IRRILEVANZA AI FINI DEL TERMINE DI DECORRENZA - COMUNICAZIONE DELL'AVVISO DI DEPOSITO EX ART. 151 COD. PROC. PEN. - NECESSITÀ - ECCEZIONE.*
Stato
decisa il 1984-12-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/168261-01

IMPUGNAZIONI PENALI - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PUBBLICO MINISTERO - IN GENERE - MOTIVI - TERMINI - SENTENZA - TRASMISSIONE DELLA SENTENZA PER IL VISTO - DATA DEL VISTO - IRRILEVANZA AI FINI DEL TERMINE DI DECORRENZA - COMUNICAZIONE DELL'AVVISO DI DEPOSITO EX ART. 151 COD. PROC. PEN. - NECESSITÀ - ECCEZIONE.*

Il termine entro il quale il pubblico ministero deve presentare i motivi di impugnazione decorre non dalla data del visto, ma dalla comunicazione dell'avviso di deposito del provvedimento impugnato che, ai sensi dell'art. 151 cod. proc. pen., costituisce un atto formale che non ammette equipollenti. Tuttavia, questo principio non trova applicazione quando il pubblico ministero dimostri con il suo comportamento di poter redigere i motivi di impugnazione, entro il termine previsto dall'art. 201 cod. proc. pen., anche senza la comunicazione dell'avviso. (la suprema Corte ha individuato tale comportamento nella condotta del pubblico ministero che, ricevuti gli Atti del procedimento, apponeva il visto e nella stessa data proponeva appello avverso la sentenza, trattenendo gli Atti e restituendoli oltre due mesi dopo unitamente ai motivi di impugnazione). (V mass n 134966; (V mass n 144763; (Conf mass n 152663).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 151 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 191, Cod. Proc. Pen. art. 199 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 201 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)