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Sez. 3, Sentenza n. 8166 del 09/07/1985 Ud. (dep. 25/09/1985) Rv. 170461 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PUBBLICO MINISTERO - IN GENERE - MOTIVI - TERMINI - SENTENZA - TRASMISSIONE DELLA SENTENZA PER IL VISTO - DATA DEL VISTO - IRRILEVANZA - COMUNICAZIONE DELL'AVVISO DI DEPOSITO EX ART. 151 COD. PROC. PEN. - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1985-07-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/170461-01

IMPUGNAZIONI PENALI - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PUBBLICO MINISTERO - IN GENERE - MOTIVI - TERMINI - SENTENZA - TRASMISSIONE DELLA SENTENZA PER IL VISTO - DATA DEL VISTO - IRRILEVANZA - COMUNICAZIONE DELL'AVVISO DI DEPOSITO EX ART. 151 COD. PROC. PEN. - NECESSITÀ.*

Ai fini della decorrenza del termine della presentazione dei motivi d'impugnazione del pubblico ministero, occorre prendere in considerazione la data della comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza ex art. 151 cod. proc. pen.. detto avviso è un atto formale che non ammette equipollenti. Tale principio trova applicazione anche quando il pubblico ministero abbia avuto in altra maniera conoscenza, anche completa, della sentenza, ossia quando questa gli sia stata trasmessa per il "visto", il quale assolve ad una funzione amministrativa interna ricollegantesi ai compiti di vigilanza del P.m. e non riguarda tale organo come parte del processo. (V mass n 168261; (V mass n 152663, nel senso che costituisce eccezione il caso in cui il P.m. dimostri con il suo comportamento di poter redigere i motivi anche senza la comunicazione dell'avviso; (V mass n 165269, nel senso che costituisce eccezione il caso in cui risulti dalla nota di trasmissione per il visto che essa sia stata fatta anche ai fini dell'impugnazione; (Conf mass n 164820; (Conf mass n 164294; (Conf mass n 159982, ed ivi citate; (Conf mass n 154493, ed ivi citate anche in senso più ampio).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 151 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 191, Cod. Proc. Pen. art. 199 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 201 CORTE COST., Regol. Esec. Cod. Proc. Pen. art. 31, Legge 28/05/1931 num. 603 art. 31

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)