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Sez. L, Sentenza n. 2076 del 05/04/1982 (Rv. 419942 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - LAVORATORE DISTACCATO TEMPORANEAMENTE ALLE DIPENDENZE DI UN DIVERSO DATORE DI LAVORO - ESPLICAZIONE DI MANSIONI ETEROGENEE RISPETTO A QUELLE DI PROVENIENZA - DISCIPLINA EX ART. 2103 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419942-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - LAVORATORE DISTACCATO TEMPORANEAMENTE ALLE DIPENDENZE DI UN DIVERSO DATORE DI LAVORO - ESPLICAZIONE DI MANSIONI ETEROGENEE RISPETTO A QUELLE DI PROVENIENZA - DISCIPLINA EX ART. 2103 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*

La norma dell'art. 2103 cod. civ. (nel testo ex art. 13 della legge n. 300 del 1970) - secondo cui, nel caso di assegnazione a mansioni superiori, il dipendente ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi e comunque non superiore a tre mesi - non è applicabile nell'ipotesi di lavoratore il quale, distaccato temporaneamente alle dipendenze di un diverso datore di lavoro, esplichi mansioni che, per la loro eterogeneità rispetto a quelle di provenienza, non sono idonee ad ottenere l'assegnazione alla categoria superiore nell'ambito dell'inquadramento aziendale di appartenenza.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)