Sez. 2, Sentenza n. 30935 del 07/05/2015 Cc. (dep. 16/07/2015) Rv. 264296 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Misure di prevenzione patrimoniale - Presunzione di fittizia intestazione ex art. 2 ter, comma 14, della l. n. 575 del 1965 - Estensione al biennio precedente all'eventuale pregressa proposta di misura di prevenzione personale - Esclusione.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE
In tema di misure di prevenzione, la presunzione indicata dall'art. 2 ter, comma 14, l. n. 575 del 1965 deve intendersi limitata al biennio che precede la proposta di applicazione della sola misura di prevenzione patrimoniale dovendo escludersi la possibilità, nel caso di proposte disgiunte, di estendere la presunzione anche all'arco temporale che intercorre dal biennio precedente alla pregressa proposta di applicazione della misura di prevenzione personale fino all'inizio del biennio precedente la proposta di applicazione della confisca.
Riferimenti normativi: Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 ter com. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)