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Sez. 6, Sentenza n. 12501 del 14/01/2026 Ud. (dep. 02/04/2026) Rv. 289762-01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - DECLARATORIA IMMEDIATA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITA' | Morte dell'imputato - Pronuncia di sentenza proscioglimento nel merito - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2026-01-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289762-01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - DECLARATORIA IMMEDIATA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITA'

A seguito della morte dell'imputato, il giudice può pronunciare sentenza di proscioglimento nel merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. nel solo caso in cui emergano dagli atti, in modo incontestabile, circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la sua rilevanza penale o la commissione da parte dell'imputato, sicché la valutazione giudiziale si riduce, in tal caso, alla mera "constatazione" della causa di proscioglimento. (In applicazione del principio, la Corte, preso atto del sopravvenuto decesso dell'imputato, ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna oggetto d'impugnazione sul rilievo che emergeva all'evidenza l'estraneità al fatto del predetto).

Cod. Pen. art. 150 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)