Sez. 6, Sentenza n. 27725 del 22/03/2018 Ud. (dep. 15/06/2018) Rv. 273679 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - DECLARATORIA IMMEDIATA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITÀ | Mutamento della qualificazione giuridica del fatto e declaratoria di estinzione del reato da parte del giudice di primo grado - Giudizio di appello vertente sulla legittimità della riqualificazione e sulla fondatezza nel merito dell'accusa - Pronuncia di sentenza assolutoria nel merito - Possibilità per mil giudice di compiere attività non meramente constatative delle emrgenze processuali - Esclusione.
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - DECLARATORIA IMMEDIATA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITÀ
In presenza di una causa di estinzione del reato, non può il giudice d'appello, al fine di pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., compiere attività ulteriori rispetto alla mera constatazione di circostanze - emergenti "ictu oculi" dagli atti - idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la sua commissione da parte dell'imputato ovvero la sua rilevanza penale, neppure quando una tal causa di estinzione sia maturata con riferimento ad un reato oggetto di riqualificazione da parte del giudice di primo grado ed il giudice d'appello sia investito contemporaneamente della questione relativa alla legittimità di siffatta riqualificazione e di quella relativa alla fondatezza nel merito dell'accusa.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 522, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 531, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 539 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 PENDENTE, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)