diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 7252 del 31/01/1986 Ud. (dep. 08/07/1986) Rv. 173371 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - IN GENERE - CONCUSSIONE - IN GENERE - ELEMENTI DI DIFFERENZA.*
Stato
decisa il 1986-01-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/173371-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - IN GENERE - CONCUSSIONE - IN GENERE - ELEMENTI DI DIFFERENZA.*

I delitti di corruzione e di concussione, pur avendo in comune la obiettività giuridica, si differenziano perché nella corruzione i due soggetti agiscono su di un piano paritetico sì da dar luogo ad un contratto illecito, mentre nella concussione la volontà del privato è viziata dal prepotere del pubblico ufficiale che si esprime nella Forma della coazione e della induzione, come quando la condotta intimidatrice consista nel prospettare un male maggiore ed imminente quale la irrogazione di una enorme sanzione pecuniaria. Nella corruzione, inoltre, colui che dà o promette non è vittima del timore incusso dal pubblico ufficiale ma conclude su piano paritario con il corrotto un negozio giuridico illecito in danno della pubblica amministrazione; nella concussione, invece, il privato, che dà o promette, è vittima dell'errore o del metus publicae potestatis e agisce con volontà coartata.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 317, Cod. Pen. art. 321

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)