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Sez. 6, Sentenza n. 5244 del 03/12/1987 Ud. (dep. 30/04/1988) Rv. 178258 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CONCUSSIONE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - CORRUZIONE - IN GENERE - CRITERI DIFFERENZIALI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1987-12-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/178258-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CONCUSSIONE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - CORRUZIONE - IN GENERE - CRITERI DIFFERENZIALI - FATTISPECIE.*

In tema di criteri differenziali fra il reato di concussione e quello di corruzione, non assume rilievo né la circostanza che nel primo manca un qualunque interesse in proprio per il succubo della costrizione o della induzione, elemento che è invece presente nella corruzione, né la contrarietà dell'atto ai doveri di ufficio. Occorre invece avere riguardo alla diversa posizione che nel rapporto vengo ad assumere i due soggetti. Pertanto, risponde di concussione il pubblico ufficiale il quale abbia creato o insinuato nel soggetto passivo uno stato di paura o di timore atto ad eliderne o a viziarne la volontà, sicché quest'ultimo sia stato costretto o indotto ad esaudirne l'illecita pretesa al fine di evitare nocumento (nella specie la responsabilità per il reato di concussione è stata affermata essendosi accertato in fatto che l'imputato, giovandosi di una situazione di preminenza che gli derivava dalla sua qualità di funzionario dell'utif, aveva costretto il soggetto passivo, socio di una distilleria, a versargli notevole somme sotto la minaccia di denunzia). (V mass n 172199; (Conf mass n 159142; (Conf mass n 173371; (Conf mass n 173516).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 317, Cod. Pen. art. 318, Cod. Pen. art. 321

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)