Sez. 2, Sentenza n. 22416 del 27/10/2011 (Rv. 620138 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO IMPLICITO | Formazione - Condizioni - Decisione espressa su questione dipendente da altra - Decisione implicita di quest'ultima - Rapporto di dipendenza indissolubile - Necessità - Decisione esplicita di rigetto dell'eccezione di prescrizione - Giudicato implicito di rigetto dell'eccezione di decadenza - Esclusione - Fondamento.
COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO IMPLICITO
Il giudicato implicito richiede, per la sua formazione, che tra la questione decisa in modo espresso e quella che si vuole essere stata risolta implicitamente sussista un rapporto di dipendenza indissolubile, tale da determinare l'assoluta inutilità di una decisione sulla seconda questione, e che la questione decisa in modo espresso non sia stata impugnata, sicché tale rapporto non può esservi tra prescrizione e decadenza, attesa la diversità dei due istituti e delle rispettive condizioni di esistenza, per cui l'una può darsi senza l'altra.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2964 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)