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Sez. 1, Sentenza n. 8205 del 13/04/1987 Ud. (dep. 08/07/1987) Rv. 176379 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - VIZI DELLA MOTIVAZIONE - TRAVISAMENTO DEL FATTO - IPOTESI E CONTENUTO.*
Stato
decisa il 1987-04-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/176379-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - VIZI DELLA MOTIVAZIONE - TRAVISAMENTO DEL FATTO - IPOTESI E CONTENUTO.*

Perché sussista nullità della sentenza per vizi di motivazione è necessario che il giudice non abbia indicato gli elementi dai quali ha tratto il proprio convincimento o che si sia limitato ad un esame sommario o superficiale degli elementi stessi senza un'approfondita disamina logico-giuridica, o che, partendo da premesse accettabili, sia pervenuto a conclusioni aberranti secondo la logica comune o che abbia palesato perplessità per confusione di idee nel pervenire alla decisione adottata o che sia caduto in palese contradditorietà ponendo a base della decisione considerazioni tra loro inconciliabili o che sia incorso in travisamento del fatto.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 524

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)